Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
riconosciute. Non adempiendo le condizioni per essere riconosciute, non fruiscono tuttavia esse stesse di tale diritto. Gli aiuti finanziari sono versati soltanto a condizione che le organizzazioni adempiano il loro obbligo di diligenza (cfr. in proposito l’art. 4).
Art. 16 Contributi cantonali
La fissazione e il versamento di contributi cantonali sono regolati bilateralmente tra l’organizzazione di fideiussione e i Cantoni interessati. La Confederazione si riserva il diritto, per quanto riguarda le spese d’amministrazione, di far partecipare equamente le regioni e i Cantoni interessati, in particolare qualora siano create antenne decentralizzate allo scopo di tener conto delle esigenze regionali.
Sezione 4: Finanziamento (art. 17)
Questa sezione disciplina la trasformazione in crediti di pagamento dei crediti quadro accordati in base al decreto finanziario. La competenza in materia spetta al Dipartimento.
Sezione 5: Controllo e sorveglianza (art. 18 e 19)
Art. 18 Controllo
Le organizzazioni sono tenute a comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti, a presentargli ogni anno il loro rapporto di gestione approvato (con i conti annuali) e a fornirgli periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussione. I conti annuali devono essere esaminati da revisori che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.
Art. 19 Sorveglianza
La SECO esercita l’alta sorveglianza sulle organizzazioni. Essa può affidare compiti di sorveglianza a terzi. Conformemente all’articolo 12 della legge, la delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni. La SECO può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti d’esecuzione.
Sezione 6: Disposizioni finali (art. 20 - 22)
Questa sezione riguarda l’abrogazione del diritto in vigore, le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Art. 20 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 1949 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e l’ordinanza del 15 ottobre 1998 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato sono abrogate.
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