Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Le spese non coperte che vanno oltre l’importo massimo della fideiussione (ciò che avviene raramente) devono essere sostenute dalle organizzazioni.
Art. 12 Spese d’amministrazione
Accordando un aiuto finanziario destinato a coprire le spese d’amministrazione, la Confederazione partecipa al finanziamento delle spese non coperte connesse alla concessione di fideiussioni. L’articolo 7 della legge limita espressamente la partecipazione della Confederazione alle spese non coperte dal beneficiario della fideiussione, dai Cantoni o da altre fonti di finanziamento. Accordando aiuti finanziari che coprono le spese d’amministrazione, la Confederazione non fornisce garanzie di deficit, dato che gli aiuti sono concessi soltanto se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le altre possibilità di finanziamento da parte di terzi – specialmente i Cantoni - sono state esaurite. Ciò si applica in particolare alle spese supplementari derivanti dalla creazione di antenne regionali.
Conformemente al capoverso 2 e al fine di determinare l’importo delle spese d’amministrazione non coperte, le organizzazioni devono stabilire un piano contabile (compreso di spese d’amministrazione computabili ed entrate ordinarie), da sottoporre per approvazione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 13 Mutui di grado posteriore
I mutui di grado posteriore (art. 5 cpv. 2 della legge) sono accordati su richiesta. Le organizzazioni che ne fanno domanda devono dimostrare di aver esaurito le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalle stesse e le altre possibilità di finanziamento. I mutui di grado posteriore sono contributi a fondo perso.
Art. 14 Domande
Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta. Le domande e i documenti necessari devono essere indirizzati alla SECO. In caso di domande di contributi per la copertura di perdite da fideiussioni, i documenti da fornire sono in particolare: una descrizione del caso (esposizione delle cause della perdita, misure attuate per evitarla), un giustificativo del pagamento del debito principale garantito e un giustificativo delle eventuali altre spese. Le domande di contributi alle spese d’amministrazione devono dimostrare, in base al piano contabile approvato (art. 12), che tali spese non sono coperte.
Dopo l’esame della domanda, la SECO fissa l’importo dell’aiuto finanziario. Se tale importo è contestato dall’organizzazione richiedente, la SECO emana una decisione impugnabile contenente l’indicazione dei rimedi giuridici.
Art. 15 Versamenti
Gli aiuti finanziari versati si situano entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Possono essere versati anticipi fino a un massimo dell’80 per cento dei costi prevedibili. Alle domande di aiuti finanziari dev’essere unita una stima attendibile delle perdite o delle spese d’amministrazione non coperte.
Secondo il capoverso 2, gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello di fideiussione. Le disposizioni della legge sono applicabili a queste organizzazioni mantello unicamente se esse agiscono come fiduciarie per conto delle organizzazioni
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