Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
organizzazione fideiussoria sono retti dalle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni (Titolo ventesimo, art. 492 – 512).
Art. 4 Obbligo di diligenza
L’articolo 4 elenca le misure preventive che le organizzazioni devono prendere conformemente al loro obbligo di diligenza. A tale scopo, devono verificare se il richiedente è degno di credito e se l’impresa beneficiaria è in grado di produrre e di svilupparsi. Occorre inoltre evitare che il sostegno accordato sia cumulato con altre prestazioni di aiuto finanziario della Confederazione. È esclusa, in particolare, la possibilità di richiedere più fideiussioni a diverse organizzazioni o più sussidi della Confederazione per lo stesso progetto (ad es. ricorrere nel contempo a una fideiussione destinata alle regioni di montagna). Per contro, i progetti di ricerca applicata devono poter beneficiare di altre possibilità di aiuto della Confederazione, anche se è già stata richiesta altrove una fideiussione.
La possibilità di concedere più fideiussioni allo stesso richiedente è ammessa solo eccezionalmente. Il loro importo complessivo non deve comunque superare i 500'000 franchi. Le stesse regole si applicano alle imprese strettamente legate dal profilo economico o personale (ad es. ditta individuale e Sagl aventi lo stesso proprietario). Infine, le fideiussioni devono essere concesse indipendentemente dal fatto che siano richieste altre prestazioni dell’organizzazione.
Art. 5 Fondi propri necessari
Questo articolo fissa l’importo massimo degli impegni di fideiussione che possono essere contratti dalle organizzazioni. Il rischio di perdite assunto non deve superare il quintuplo dei loro fondi propri. La fissazione di un limite massimo per il rapporto tra gli impegni di fideiussione e i fondi propri è volta a garantire un sufficiente capitale di base. Tale clausola era finora inclusa nelle disposizioni regolamentari delle cooperative di fideiussione. Se questa limitazione degli impegni di fideiussione determina l’impossibilità di rispondere alla domanda di fideiussioni e se le condizioni di cui all’articolo 13 sono adempiute, resta la possibilità di richiedere mutui di grado posteriore.
Art. 6 Ammortamento
Poiché il rischio di perdite assunto dalla Confederazione diminuisce in funzione degli ammortamenti versati, i mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo. In casi eccezionali, ad esempio se è in atto un risanamento, il termine di ammortamento può essere prolungato oltre i dieci anni. L’ammortamento deve comunque essere effettuato il più rapidamente possibile.
Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni
La concessione di una fideiussione dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se il beneficiario ha fornito alla banca creditrice le garanzie richieste. Se la restituzione del mutuo garantito appare a rischio, l’organizzazione fideiussoria può esigere dal debitore principale altre garanzie (conformemente all’art. 506 CO).
In base al capoverso 2, le organizzazioni sono tenute a subordinare la concessione di una fideiussione alla condizione che il suo beneficiario partecipi equamente alla copertura delle spese. Possono, ad esempio, riscuotere una provvigione sulla fideiussione o un premio per il rischio. Il Consiglio federale ritiene
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