Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
giustificato iscrivere nell’ordinanza il principio di un’equa partecipazione alle spese, in quanto il beneficiario trae dalla fideiussione un profitto economico.
Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni
Le organizzazioni sono tenute a controllare, per tutta la durata delle fideiussioni, la solvibilità dei beneficiari. Esse devono prendere tutte le misure necessarie a evitare delle perdite.
Art. 9 Recuperi
In caso di perdite derivanti da fideiussioni, le organizzazioni sono tenute a prendere tutte le misure adeguate per recuperare i crediti. Gli importi recuperati costituiranno per le organizzazioni una fonte di entrate potenzialmente importante. Al fine di creare un maggiore incentivo al recupero dei crediti, la Confederazione rinuncia a esigere una restituzione corrispondente alla sua partecipazione del 65 per cento a copertura delle perdite. I crediti recuperati rappresenteranno una fonte ordinaria supplementare di redditi per le organizzazioni. Ciò consentirà di ridurre la parte non coperta delle loro spese d’amministrazione e, quindi, il contributo della Confederazione a tali spese.
Se un’organizzazione realizza un’eccedenza, in caso di recuperi gli importi anticipati dalla Confederazione come partecipazione del 65 per cento alle perdite devono esserle restituiti (fino a concorrenza dell’eccedenza). Le restituzioni devono avvenire spontaneamente dopo la chiusura dei conti.
Sezione 3: Aiuti finanziari (art. 10 - 16)
Questa sezione comprende le disposizioni relative all’entità, alla fissazione e al versamento degli aiuti finanziari.
Art. 10 Convenzione
In caso di riconoscimento, il Dipartimento stipula con l’organizzazione una convenzione di diritto pubblico. La convenzione disciplina in particolare: gli obiettivi concernenti le prestazioni delle organizzazioni,
compresi gli indicatori e i riferimenti che servono a valutare i risultati, i costi computabili e le entrate ordinarie, il metodo di calcolo degli aiuti finanziari e i loro importi massimi (spec. in considerazione del tetto massimo di 600 milioni di franchi fissato all’art. 8 cpv. 2 della legge), le modalità di versamento degli aiuti finanziari, l’importo dei premi per il rischio, le direttive in materia di controlling, di reporting, di controllo della qualità, di stesura dei conti e la procedura in caso di controversie. Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.
Art. 11 Determinazione del contributo alle perdite
La legge fissa una partecipazione del 65 per cento alle perdite da fideiussione (art. 6 cpv. 1). Sono considerate unicamente le perdite derivanti da fideiussioni dell’importo massimo di 500'000 franchi. La perdita è calcolata deducendo gli ammortamenti effettuati dall’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione. L’elemento determinante per la fissazione del contributo alle perdite è quindi l’importo massimo della fideiussione convenuto contrattualmente e non l’importo effettivo del mutuo. La partecipazione alla copertura delle perdite si estende anche agli interessi esigibili e alle altre spese comprovabili, fino a concorrenza dell’importo massimo della fideiussione (conformemente all’art. 499 CO).
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