Progetto

Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 109Fedlex · Progetto

Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:

g. un'indennità unica fino a un massimo di 500 franchi all'ettaro versata all'affittuario per il diritto di trasmissione dei terreni in affitto da parte di un'organizzazione che gestisce i terreni, a condizione che essi siano messi a disposizione per almeno 12 anni.

2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a - c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica retta dal diritto cantonale. I costi che danno diritto ai contributi sono fissati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3 Non danno diritto ai contributi in particolare:

4 I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri:

a. interesse agricolo;

b. altri interessi pubblici.

Art. 15b Costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo

regionale

1 I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi.

2 I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri:

a. all'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini, collegati direttamente al progetto;

b. ad altri interessi pubblici.

Art. 16 Aliquote dei contributi

1 Alle bonifiche fondiarie e ai progetti di sviluppo regionale si applicano le seguenti aliquote massime:

a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c:

per cento 1. zona di pianura34

2. zona collinare e zona di montagna I37

3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione40

lettere a e b:

b. per agli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 1. zona di pianura27

2. zona collinare e zona di montagna I30