Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali · 52 pagine

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di diritti di vicinato continuano ad essere oggetto dell’espropriazione. I conduttori o affittuari non partecipano pertanto alla procedura d’espropriazione. I loro diritti in materia sono disciplinati dalle disposizioni (restrittive) degli articoli 5 e 23 capoverso 2 LEspr. La revisione ha lo scopo di legare il versamento dell’indennità per i fondi affittati o locati a una riduzione di affitto o pigione corrispondente. Essa vuole inoltre introdurre un controllo che permetta di garantire l’utilizzazione conforme dell’indennità. Il solo obbligo imposto al proprietario terriero di ridurre l’affitto o la pigione non è sufficiente in quanto conduttori e affittuari tutelati dalla disposizione sono esclusi dalla procedura d’espropriazione e non sono, di conseguenza, informati sull’esito di quest’ultima. L’esecuzione della legge deve dunque permettere di controllare se i proprietari interessati adempiono effettivamente l’obbligo imposto ossia di trasferire il risarcimento (economico) ai loro conduttori e affittuari. Di conseguenza, il disciplinamento dell’esecuzione prevede che l’indennità possa essere versata soltanto se l’avente diritto fornisca la prova che ha utilizzato l’indennità conformemente alla nuova disposizione.

Perciò, la trasmissione dell’indennità d’espropriazione al conduttore o all’affittuario può essere effettuata soltanto se le immissioni non sono ancora state prese in considerazione nel calcolo dell’affitto o della pigione. Il nuovo disciplinamento tiene conto di questa situazione, che dovrebbe ricorrere frequentemente data la lunga durata delle procedure d’espropriazione in quanto l’obbligo del locatore di trasmettere l’indennità è soggetto a una riserva adeguata per quanto riguarda il suo principio e la sua entità.

2.4.3 Conduttori danneggiati dall’inquinamento fonico: soluzione secondo il diritto d’espropriazione al posto del diritto di locazione

La trasmissione delle indennità per espropriazione a causa delle immissioni da parte del proprietario terriero ai conduttori e affittuari potrebbe essere disciplinata secondo il diritto di locazione o secondo il diritto d’espropriazione. In virtù del diritto in vigore, il conduttore o l’affittuario colpito dalle immissioni eccessive dispone già dei diritti derivanti dai difetti previsti dal diritto di locazione (art. 259d e f CO). Nel diritto di locazione, le condizioni per la concessione di una riduzione dell’affitto non sono le stesse di quelle che regolano l’indennità d’espropriazione. Sarebbe pertanto auspicabile che la regolamentazione permettesse di coordinare il diritto d’espropriazione e il diritto di locazione. L’esame di un regolamentazione siffatta ha permesso di constatare che il coordinamento mirato avrebbe bisogno di una revisione approfondita del diritto di locazione e/o del diritto d’espropriazione; inoltre, essa sarebbe ugualmente gravosa e suscettibile di allungare le procedure, fatto che non andrebbe a favore dell’interesse di conduttori e affittuari. Una soluzione unicamente a livello del diritto di locazione sarebbe a sua volta complessa e non del tutto soddisfacente. La creazione di un nuovo elemento che giustifichi una riduzione dell’affitto implicherebbe la necessità di chiarire la relazione esistente con le riduzioni attualmente in vigore, che d’altronde non potrebbero in nessun caso essere ristrette a scapito dei conduttori e degli affittuari. A ciò si aggiunge il fatto che le riduzioni previste dal diritto di locazione non sono accordate se non a condizione