Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali · 52 pagine

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5.1.2 Emendamenti relativi al deposito dei piani e all’avviso personale

Art. 27 cpv. 1, 2 e 3

1 Abrogato

2 L’espropriante deve allestire per ogni Comune un piano d’espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare. Detta tabella designa i fondi da espropriare

nonché i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere soppressi, ciascuno con indicazione dei proprietari dei fondi, delle superfici e dei diritti reali limitati che risultano dal registro fondiario o da altri registri pubblici e di cui si chiede l’espropriazione.

3 Abrogato

Art. 30 cpv. 1 lett.c

1 L’ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto:

c. le loro pretese a un’indennità, ivi comprese le pretese per i diritti di vicinato che

dovranno presumibilmente essere espropriati, con la comminatoria delle

conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

Art. 31 cpv. 1

1 Contemporaneamente alla pubblicazione dell’ufficio municipale, l’espropriante deve trasmettere un avviso personale a tutti gli aventi diritto a un’indennità

risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici od a lui altrimenti noti, ivi compresi gli aventi diritto toccati dalla soppressione dei diritti di vicinato,

indicando ciò che egli chiede da ciascuno di essi.

I capoversi 1 e 3 dell’articolo 27 diventano obsoleti. Oggi l’espropriante, nell’ambito della procedura coordinata di deposito dei piani di costruzione prevista dal diritto federale, deve già fornire tutte le informazioni che doveva allestire in virtù di questi due capoversi. Del resto, se si prospettano futuri ampliamenti di opere pubbliche o soggette a concessione, le necessarie informazioni sono oggi definite dalla legislazione federale in materia di costruzioni. Data la chiarezza della vigente legislazione, i due anzidetti capoversi possono dunque essere soppressi. Se una riforma legislativa offre l’occasione di snellire una normativa, conviene non lasciarsela sfuggire.

Il capoverso 2 dell’articolo 27 e in particolare la sua parte introduttiva riformulata indicano che le informazioni e i piani necessari per la procedura di deposito dei piani, incluso l’esame di impatto sull’ambiente, sono fondamentali anche nella procedura di espropriazione. Il nuovo inserimento ”nonché i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere soppressi” stabilisce che dette informazioni dovranno figurare anche nel piano di espropriazione e nella tabella dei fondi espropriati. Ciò significa che la soppressione dei diritti di difesa, perlomeno nella misura in cui risulta dalle informazioni di progetto richieste, deve obbligatoriamente essere oggetto della procedura ordinaria di deposito dei piani prevista in materia di