Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

termine, con periodi di riduzione del personale. In teoria, queste variazioni si ripercuotono sul finanziamento a ripartizione e dunque anche su un sistema di finanziamento misto, traducendosi in un fabbisogno di contributi relativamente variabile (se considerato nell’ottica del singolo assicurato attivo).

A lungo termine un istituto di previdenza di diritto pubblico, come qualsiasi altro istituto di previdenza, deve fare in modo di mantenere i contributi a un livello relativamente stabile. Se non vi riesce, gli oneri di una generazione di assicurati attivi devono essere riversati su un’altra, il che non è auspicabile. Le fluttuazioni nella perennità, oltre ad ostacolare il raggiungimento di questo obiettivo, potrebbero far pensare che la situazione finanziaria sia buona (con conseguente intenzione/obbligo di ripartire le eccedenze) quando è soltanto passeggera o, al contrario, che la situazione sia critica (con conseguente intenzione/obbligo di adottare misure di risanamento) quando già si prospetta un miglioramento.

Un istituto di previdenza di diritto pubblico deve dunque potersi proteggere contro le fluttuazioni della perennità della sua collettività di assicurati attivi. Per questa ragione è stata esaminata la questione se non fosse piuttosto il caso d’introdurre accantonamenti o riserve di perennità per compensare queste oscillazioni.

Riserve di perennità (RP) Accantonamenti di perennità (AP)

Eventuali fondi liberi Eventuali fondi liberi

RP

Riserve di fluttuazione Riserve di fluttuazione

Obiettivo di copertura inclusi gli Obiettivo di copertura inclusi gli

accantonamenti tecnici accantonamenti tecnici e gli AP

Questa questione ha un’importanza pratica per quanto concerne la fissazione del grado di copertura (art. 44 OPP2). L’accantonamento di perennità sarebbe parte integrante del capitale previdenziale e quindi degli impegni dell'istituto di previdenza. Di conseguenza, lo scioglimento di questo accantonamento si ripercuoterebbe molto rapidamente e in modo diretto sul fabbisogno di finanziamento dell’istituto di previdenza. La riserva di perennità costituirebbe invece una parte del patrimonio di previdenza come le riserve di fluttuazione. L’obiettivo di copertura non sarebbe raggiunto unicamente qualora il capitale previdenziale fosse superiore al patrimonio di previdenza incluse eventuali riserve di fluttuazione e di perennità. Rispetto ad un accantonamento, una riserva di perennità conferisce dunque ad un istituto di previdenza di diritto pubblico un maggior margine di manovra in materia di finanziamento. La costituzione di una riserva di perennità è la soluzione adeguata. Le relative modalità sono analoghe a quelle della riserva di fluttuazione. Si tratta dunque chiaramente di una riserva (livellamento degli scarti) e non di un accantonamento (finanziamento di eventi assicurati).

Con la riserva di perennità vi è una maggiore garanzia che i “fondi liberi” siano veramente “liberi da impegni”51. Va comunque detto che questa riserva non può avere quale scopo di ovviare a una mancanza di perennità, attuale o prevedibile. Essa ha unicamente una funzione di livellamento. Se la perennità viene o verrà meno, la deroga al principio del bilancio in cassa chiusa deve essere rimessa in questione e il finanziamento va riesaminato.

– Definizione di “fondi liberi”

Come già detto, quando l'obiettivo di copertura (inclusi gli accantonamenti tecnici) è ampiamente raggiunto, l’eccedenza deve essere utilizzata in primo luogo per costituire le riserve necessarie (riserve di fluttuazione e di perennità). Solo in seguito, se il saldo è positivo, si può parlare di "fondi liberi" (a condizione però che il finanziamento sia adeguato).

51 Cfr. anche il prossimo paragrafo, relativo al concetto di “fondi liberi”.