Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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I fondi in questione sono « liberi da qualsiasi impegno » rispetto a un sistema di finanziamento misto che suppone la perennità della collettività di assicurati attivi ed è dunque applicabile a lungo termine. Fintantoché questo sistema non è rimesso in questione, questi fondi possono dunque ritornare, sotto l’una o l'altra forma, ai beneficiari dell’istituto di previdenza di diritto pubblico. Si pensa in particolare a un adeguamento delle rendite in corso, senza il quale i beneficiari di rendite vedrebbero la loro rendita svalutarsi più o meno rapidamente sotto l’effetto dell’inflazione.

La situazione è tuttavia diversa in caso di liquidazione parziale. Per esempio, in base all'attuale legislazione, se vi sono fondi considerati "liberi", un diritto a questi ultimi va ad aggiungersi al diritto alla prestazione di uscita (art. 23 cpv. 1 LFLP), senza che si possa tenere conto dell’importo non capitalizzato (non si applica l’art. 53d cpv. 3 LPP). Questa situazione è illogica ed è necessario trovare una soluzione, di preferenza tramite una revisione della legislazione sulla liquidazione parziale degli istituti di previdenza di diritto pubblico (piuttosto che rimettendo in questione il carattere "libero" dei fondi in questione).

Va inoltre sottolineato che se vi è l’intenzione di tesaurizzare i fondi liberi nell'ottica di ricapitalizzare integralmente l’istituto di previdenza di diritto pubblico, si adotta di fatto una logica di abbandono del sistema di finanziamento misto e occorre dunque mettere a punto un altro sistema di finanziamento.

L’adozione di un sistema di finanziamento misto può dunque effettivamente generare fondi liberi, eventualmente a vantaggio dei beneficiari dell’istituto di previdenza di diritto pubblico. Se si vogliono evitare situazioni illogiche, è tuttavia necessario procedere a una revisione della legislazione sulla liquidazione parziale degli istituti di previdenza di diritto pubblico.

– Applicazione a piani di previdenza basati sul primato dei contributi

Con piani di previdenza basati sul primato dei contributi s’intendono qui i piani di previdenza dove le prestazioni di vecchiaia sono basate sulla costituzione di un capitale di risparmio.

L’applicazione di un sistema di finanziamento misto a piani di previdenza basati sul primato dei contributi pone un problema concettuale. Infatti, visto che un tale sistema è in parte finanziato secondo il principio di ripartizione, i capitali di risparmio non sono interamente capitalizzati. Ora, secondo logica, la caratteristica principale di un capitale è appunto quella di essere capitalizzato!

Questo problema concettuale sfocia in un problema più tangibile quando si tratta di valutare il tasso d’interesse con cui questi capitali devono essere rimunerati. In un piano basato sul primato dei contributi, l’interesse dipende infatti dal rendimento atteso a breve termine sul patrimonio dell’istituto di previdenza. Nel nostro caso, il rendimento è però solo parziale poiché una parte del finanziamento si basa sul sistema di ripartizione. Un elemento di riferimento usuale viene dunque a mancare e con esso, in una certa misura, la trasparenza del finanziamento, che è una caratteristica del primato dei contributi.

Detto ciò, l’applicazione di un sistema di finanziamento misto a piani di previdenza basati sul primato dei

contributi non pone invece alcun problema tecnico, a condizione di fissare regole adeguate riguardo

all’interesse versato sui capitali di risparmio. A questo proposito, si può prevedere per esempio di applicare:

ƒ l’interesse tecnico utilizzato per la rimunerazione dei capitali di copertura delle rendite versate ai beneficiari di rendite, che è allo stesso tempo un parametro costitutivo del tasso applicato per la conversione dei capitali di risparmio in rendite (tasso di conversione). In questo modo, il carattere a breve termine della rimunerazione tramite l’interesse va perso, a vantaggio di una perfetta parità di trattamento a lungo termine tra assicurati attivi e beneficiari di rendite;

ƒ il tasso d’interesse minimo secondo la LPP. In questo modo si ritrova il carattere a breve termine della remunerazione, ma si abbandona qualsiasi legame con parametri propri all’istituto di previdenza di diritto pubblico.

Un obiettivo di prestazioni può tuttavia essere garantito adottando misure adeguate.