Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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momento in cui la garanzia diventa esigibile, i costi possano essere proporzionalmente ripartiti su di loro.
Fino a che non diventa esigibile, la garanzia dello Stato nei confronti dell’istituto di previdenza costituisce un impegno eventuale non soggetto ad interessi, che non può essere iscritto a bilancio né, quale debito soggetto ad interessi, da parte dell’ente pubblico né, quale credito, da parte dell’istituto di previdenza. Soltanto al momento della riscossione l’impegno eventuale diventa un debito soggetto ad interessi per l’ente pubblico e un credito da iscrivere a bilancio per l’istituto.
Garanzia in caso di bisogno Lo Stato versa la prestazione assicurativa/di uscita
quando, in caso d’insorgenza di un evento assicurato o di uscita, l’istituto di previdenza non può più fornirla.
Grado di copertura Il grado di copertura designa il rapporto tra il
patrimonio di previdenza effettivamente disponibile e il capitale attuariale di previdenza necessario affinché gli impegni dell'istituto possano essere interamente coperti.
Grado di copertura iniziale Il grado di copertura iniziale corrisponde al grado di
copertura effettivo secondo l’allegato all’articolo 44 capoverso 1 OPP 2, eventualmente dedotte le riserve di fluttuazione e di perennità, alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa. Il grado di copertura iniziale è stabilito, da un lato, per l’insieme dell’istituto di previdenza (grado di copertura iniziale globale), dall’altro per la collettività di assicurati attivi (grado di copertura iniziale attivi).
Istituto di diritto pubblico Non ha una personalità giuridica propria né può dipendente essere titolare di un patrimonio proprio. Benché la
contabilità dell’istituto sia del tutto indipendente, il patrimonio appartiene allo Stato, che è quindi responsabile anche degli impegni cui esso è vincolato. L’autonomia organizzativa può tuttavia essere garantita. In caso di controversia è lo Stato, e non l’istituto, ad essere parte processuale.
Istituto di diritto pubblico Ha una personalità giuridica propria ed è indipendente responsabile dei propri impegni. L’istituto di
previdenza è scorporato dall’amministrazione generale dell’ente pubblico, ma non necessariamente autonomo dal punto di vista organizzativo. Il diritto cantonale o comunale può prevedere la delega ad organi pubblici di