Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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tuazione straordinaria (art. 6), la necessità dei nuovi organi di coordinamento (art. 54 e 55), l’estensione del testo della legge al settore veterinario e alle zoonosi, l’inclusione nella legge dei farmacisti cantonali, la problematica dei diritti della personalità (in particolare art. 35) o la parità di trattamento degli Svizzeri all'estero. Sono stati inoltrati numerosi pareri con varie soluzioni sugli aspetti fondamentali della spesa e del finanziamento. Nel settore degli aeroporti, che possono essere un’importante porta di accesso per le malattie trasmissibili, è attesa l’inclusione nell’esecuzione della legge dei piani d’emergenza pandemie già esistenti. Vi sono condizioni quadro internazionali da rispettare anche per i corsi d’acqua che confinano con l’estero limitrofo.

Qui di seguito sono presentati i principali punti contestati e obiezioni (per i dettagli vedi gli articoli o le domande corrispondenti).

- Ripartizione dei compiti Confederazione/Cantoni: 36 pareri, tra cui 14 Cantoni, so-

stengono senza riserve la formulazione dell’articolo 3. Otto Cantoni e quattro organizzazioni respingono questa soluzione, perché prevede unicamente di sentire i Cantoni. Anche il PLR si aspetta un forte coinvolgimento dei Cantoni nella ricerca degli obiettivi e della strategia. In merito alla situazione straordinaria (art. 6), cinque Cantoni (AI, GL, GR, SG, SH), un’organizzazione intercantonale (CDS), una commissione (CFPA), due partiti (PPD e UDC) e quattro associazioni economiche (Economiesuisse, Chemie Pharma Schweiz SGCI, Unione svizzera delle arti e mestieri USAM e Commercio Svizzera VSIG) rilevano che questa vada definita esattamente, in analogia alla situazione particolare. 11 Cantoni (AI, AR, GE, GL, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, ZH) e due associazioni (Associazione svizzera dei veterinari cantonali ASVC e Associazione dei medici cantonali svizzeri AMCS) si aspettano un’estensione del testo della legge al settore veterinario e alle zoonosi. In singoli pareri si deplora il fatto che i Comuni e le città non siano coinvolti e che la legge disciplini solo una collaborazione generica tra la Confederazione e i Cantoni.

- Comitati/organi: 50 partecipanti alla consultazione accolgono sostanzialmente favore-

volmente sia l’organo di coordinamento (art. 54) che il comitato di crisi (art. 55). La costituzione di un nuovo organo di coordinamento è respinta da una minoranza (tre Cantoni, AR, BL, ZG, e un partito, PCS ). La necessità dell’organo di coordinamento è messa in dubbio da un Cantone (NW) e due associazioni (Santésuisse e Centre Patronal Cpat). Due Cantoni (TG, ZH) e la Federazione dei medici svizzeri FMH si aspettano che si esamini se al posto degli attuali stati maggiori di crisi la Confederazione non voglia creare una struttura di gestione interdipartimentale unitaria. L’Unione svizzera degli imprenditori SAV respinge il comitato di crisi e NW dubita della necessità del comitato di crisi oltre all’organo di coordinamento. La città di Berna e due associazioni (FMH e Società svizzera d’igiene ospedaliera SSIO) si chiedono se questi organi non possano essere integrati in organi già esistenti. Il Cantone GR e i VERDI ritengono che l’organo di coordinamento possa fungere da comitato di crisi con ampliamenti puntuali. I Cantoni BS e SZ nonché l’Associazione dei farmacisti cantonali KAV e la Società svizzera dei farmacisti SSF considerano necessario inserire nella LEp anche l’ufficio del farmacista cantonale. PPD e UDC criticano l’elevato numero di commissioni e comitati.

- Provvedimenti nei confronti di singole persone o della popolazione: i provvedimenti

che toccano in misura più o meno importante la libertà del singolo nell’interesse della salute pubblica e per proteggere la salute di terzi minacciati suscitano commenti divergenti dai partecipanti alla consultazione. 31 partecipanti alla consultazione sono sostanzialmente favorevoli a che all’articolo 29 siano ripetuti i presupposti costituzionali alla limitazione di diritti fondamentali. Una minoranza di 11 partecipanti esprime delle riserve in proposito. L’articolo 36 (limitazione dell’esercizio di un’attività o di una professione) non può essere accettato in questa forma da due partiti (PPD e UDC) e tre associazioni (Società svizzera di medicina interna SSMI, USAM e VSIG). La regolamentazione all’articolo 35, secondo cui un trattamento medica non può essere imposto coattivamente, è accolta favorevolmente dai medici, in due pareri è tuttavia considerata insufficiente.

- Finanziamento/costi: cinque Cantoni (GL, LU, SH, TG, ZH) e l’AMCS annotano che

l’articolo 66 va limitato ai provvedimenti ordinati dai Cantoni e va rispettato il principio