Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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Domanda Articoli Parole chiave

01 5 + 6 Situazione particolare e straordinaria

02 3 Obiettivi e strategia (consultazione dei Cantoni)

03a 54 Organo di coordinamento

03b 55 Comitato di crisi

04 29 Limitazione dei diritti fondamentali

05 35 Cura medica

06 39 Provvedimenti nei confronti della popolazione

07 2c + 7 Responsabilità del singolo

Spese delle misure (art. 31-36) e delle indagini epidemiolo-

0866

giche (art. 16) a carico dei Cantoni Indennità per danni derivanti da provvedimenti delle autori- 09a63

tà federali o cantonali

09b 63 Possibilità di un’indennità fondata sull’equità

10 -- Chi deve sostenere i costi delle vaccinazioni?

Domanda 1: Gli articoli 5 e 6 disciplinano l’articolo 10 della legge sulle epidemie (LEp) in vigore conformemente alla Costituzione. La legge riveduta definisce una situazione particolare (art. 5) e concretizza la competenza del Consiglio federale (art. 6) di emanare ordinanze di emergenza di polizia in situazioni straordinarie, prevista dalla Costituzione (art. 185 cpv. 3 Cost.). Sono definite le situazioni particolari che autorizzano il Consiglio federale a ordinare provvedimenti specifici, descritti nella legge. Queste concretizzazioni dell’articolo 10 della LEp in vigore sono sufficienti?

Pareri:

Numerosi partecipanti alla consultazione sostengono l’introduzione delle situazioni particolare e straordinaria. In generale, la disposizione all’articolo 5 (situazione particolare) è accolta favorevolmente. VD propone delle precisazioni (vedi art. 5). La descrizione della situazione straordinaria (art. 6) è invece considerata insufficiente. Sono chiesti una definizione e criteri supplementari, analogamente alla regolamentazione della situazione particolare. FR propone un rinvio diretto all’articolo 185 capoverso 3 Cost.

L’ASI si aspetta una descrizione più precisa del concetto di ‘personale sanitario’. BL chiede che l’obbligo di servizio di cui alla lettera d si limiti alle persone residenti in Svizzera.

AAS considera troppo imprecisa l’espressione ‘rischio sanitario particolare’ e propone una nuova formulazione dell’articolo 6. GE auspica una precisazione del ruolo direttivo e del finanziamento quando sono coinvolti più Cantoni.

BL propone di agevolare, in caso di bisogno, anche l’importazione e la messa in commercio di agenti terapeutici (vedi art. 5 cpv. 3 lett. c).

L’IDS fa notare che il nuovo articolo 5 permette alla Confederazione, soprattutto in situazioni come quella della SARS, di procedere in modo unitario e prendere i provvedimenti necessari. Questo caso si distingue tuttavia dalle costellazioni descritte all’articolo 5 capoverso 1 lettera b, motivo per cui sarebbe utile distinguere meglio le due costellazioni.