Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
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La SSMI considera problematico il termine di ‘contagiate sospette’.
Per la SSAI, l’articolo 35 è sufficiente quale principio, ma segnala possibili conseguenze problematiche come il divieto di esercitare la professione (art. 36). La SSAI propone quindi di gestire questi provvedimenti come gli infortuni dal punto di vista attuariale e di prevedere una partecipazione ai costi da parte della Confederazione (ad esempio nell’ambito del finanziamento dei premi).
AAS e CDS attirano l’attenzione sul fatto che questo obbligo non può essere imposto coattivamente per via dei diritti dell’uomo e ciò andrebbe evidenziato nel testo. In proposito, la StBE rileva tuttavia che la disposizione sia poco praticabile se in caso di rifiuto si deve ripiegare sugli altri provvedimenti (di cui agli art. 32-34 e 36). Per SZ non si capisce il motivo per cui il provvedimento di cui all’articolo 34 (visita medica) può essere imposto con la forza, mentre quello di cui all’articolo 35 (cura medica) no.
SG considera insufficiente la base, poiché ai sensi dell’articolo 37 è esclusa la coazione per la cura medica.
VD si aspetta ulteriori chiarimenti nell’ordinanza concernenti l’applicazione dell’articolo.
AI e AR suggeriscono di designare le malattie per cui possono essere adottati questi provvedimenti.
BL propone di attribuire espressamente la competenza al medico cantonale, all’articolo 53. Ciò renderebbe superflua l’emanazione di disposizioni cantonali supplementari.
FR propone di completare ulteriormente l’articolo: “... se non è possibile prevenire in altro modo la propagazione di una malattia trasmissibile che minaccia la salute pubblica.”
Secondo la CFPA, benché i provvedimenti previsti siano subordinati alle “condizioni” di cui all’articolo 29, è indispensabile che il legislatore affermi chiaramente che i provvedimenti dell’autorità nei confronti di singole persone non devono essere discriminanti né violare altri diritti fondamentali. La CFPA propone pertanto di iscrivere anche questi principi all’articolo 29.
I VERDI vorrebbero sancire nella legge il principio della proporzionalità dicendo che questo provvedimento non può essere imposto coattivamente, ma in caso di rifiuto si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 32-34 e 36.
L’IDS respinge l’articolo avanzando motivi giuridici dettagliati.
BSL chiede se l’articolo è applicabile anche ai cittadini svizzeri che lavorano sul territorio francese.
Domanda 6: All’articolo 39, ai Cantoni è ora attribuita la competenza di adottare provvedimenti nei confronti della popolazione. L’articolo offre ai Cantoni una base giuridica sufficiente a tal fine?
Pareri:
La base giuridica è considerata sufficiente dall’ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Per SANTE, il testo della legge è troppo vago per giustificare una limitazione di questi diritti fondamentali elementari. Il FPP afferma che per imporre questi provvedimenti bisogna adeguare la legge sulla polizia e abrogare la Costituzione federale. Inoltre, i ricorsi