Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine
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2 Grandi linee del progetto
2.1 Nuovo diritto del divorzio
2.1.1 I principi
Il nuovo diritto del divorzio (art. 111 segg. CC) è entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Occorreva adeguare le norme alle concezioni attuali della società e al centro delle nuove disposizioni vi era l’intenzione di escludere il concetto di colpa, di facilitare un accordo tra i coniugi, di migliorare la tutela degli interessi dei figli e di disciplinare in modo equo le conseguenze accessorie del divorzio. Il nuovo diritto del divorzio ha così instaurato, segnatamente, il divorzio su richiesta comune (art. 111 - 113 CC) e il divorzio su azione di un coniuge dopo quattro anni di separazione4 (art. 114 CC). Il diritto a un contributo alimentare è istituito, in linea di principio, indipendentemente dalla questione della colpevolezza, mentre il principio della ripartizione a metà della prestazione d’uscita acquisita dall’ex coniuge presso un istituto di previdenza professionale durante il matrimonio migliora la posizione economica della donna divorziata. Un’altra novità importante è rappresentata dalla possibilità per i genitori divorziati, dietro richiesta, di esercitare congiuntamente l’autorità parentale. Per quanto concerne i figli, la nuova normativa in materia di divorzio accorda loro il diritto di essere sentiti e al giudice la possibilità di designare un curatore che li rappresenta se gravi motivi lo comandano5.
2.1.2 Periodo di riflessione in procedura di divorzio su richiesta comune
2.1.2.1 Articolo 111 CC
L’articolo 111 CC disciplina la nuova procedura di divorzio su richiesta comune. Tale disposizione prevede che se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. Il giudice si accerta che entrambi abbiano inoltrato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta, e che abbiano stipulato una convenzione omologabile. Se dopo un periodo di riflessione di due mesi a far tempo dall’audizione i coniugi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e la loro convenzione, il giudice pronuncia il divorzio. Il giudice può ordinare una seconda audizione.
Se decide che le condizioni di divorzio non sono adempiute, il giudice impartisce a ognuno dei coniugi un termine per sostituire la richiesta comune con un’azione unilaterale (art. 113 CC).
In occasione dei dibattiti che hanno preceduto l’adozione del nuovo diritto del divorzio6, il Parlamento non ha voluto permettere al giudice di pronunciare il divorzio
4 Il nuovo periodo di separazione è di due anni, vedere punto 2.1.3 in fine.
5 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 concernente la revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, diritti dei figli, obbligo alimentare, asili familiari, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1
6 BU 1996 S 756, BO 1997 N 2671, BO 1998 S 324, BO 1998 N 1184