Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

la richiesta comune non viene sostituita, il pretore pronuncia una sentenza di reiezione del divorzio su richiesta comune (art. 96° cpv. 6 lett. b).

Nel Canton Giura, se una volta trascorso il termine legale la volontà di divorziare non viene confermata, il giudice impartisce alle parti un termine per inoltrare una domanda unilaterale o per confermare la loro volontà di divorziare (art. 305h cpv. 1 del codice di procedura civile giurassiano15). Se allo spirare del termine non è stata presentata alcuna conferma né è stata depositata una domanda, la vertenza è stralciata dai ruoli (art. 305h cpv. 1 secondo periodo).

Nel Canton Neuchâtel, se la volontà di divorziare non viene confermata, il giudice può convocare le parti a una nuova audizione per tentare di conciliarle e suggerire loro in quella sede di ricorrere ai servizi di mediazione familiare (art. 365 cpv. 4 del codice di procedura civile neocastellano16), oppure può anche fissare loro direttamente un termine entro il quale sostituire la richiesta comune con una domanda unilaterale (art. 365 cpv. 3). Se non viene presentata una domanda entro il termine impartito, l’incarto è archiviato (art. 365 cpv. 5).

2.1.3 Le critiche e i lavori parlamentari

Il 20 marzo 2001, a poco più di un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di realizzare un sondaggio per determinare se il nuovo diritto fosse considerato soddisfacente, in particolare da giudici e avvocati e dalle loro rispettive organizzazioni, e se, alla luce dei risultati di tale indagine, occorresse procedere a una revisione del Codice civile17. La richiesta del Consiglio nazionale era motivata dall’impressione che il nuovo diritto non incontrasse grande favore, e dalla eterogenea e imprecisa applicazione da parte dei Cantoni causata dalla complessità del nuovo diritto.

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha preso atto di un rapporto dell’Ufficio federale di giustizia in cui erano presentati i risultati del sondaggio realizzato presso giudici, avvocati e mediatori sull’applicazione del nuovo diritto del divorzio18. Dalla valutazione presentata nel rapporto emerge che il periodo di riflessione obbligatorio previsto nella procedura di divorzio su richiesta comune è oggetto di numerose critiche da parte della prassi. Il periodo di riflessione è inteso come una messa sotto tutela di tutti quei coniugi che vogliono divorziare rapidamente. La conferma scritta della volontà di divorziare non è lo strumento più adeguato per impedire che i coniugi decidano con precipitazione. Talvolta il periodo di riflessione viene interpretato come arma per uno dei coniugi per rimettere inutilmente in questione una convenzione di divorzio accettabile. È malvisto anche il fatto che una coppia separata da due anni19 debba rispettare il periodo di riflessione per domandare il divorzio su richiesta

15 RSJU 271.1

16 RSN 251.1

17 Postulato 00.3681. CN (Jutzet). Applicazione del nuovo diritto del divorzio

18 Rapporto del maggio 2005 dell’Ufficio federale di giustizia in seguito al sondaggio sul nuovo diritto in materia di divorzio realizzato presso giudici, avvocati e mediatori, sintesi dei risultati; il rapporto puo essere scaricato dal sito del Dipartimento federale di giustizia e polizia (www.dfgp.admin.ch) alla voce Documentazione → Comunicati → 2005 → 01.07.2005. Diritto in materia di divorzio: puntuale fabbisogno di riforma.

19 Secondo il nuovo termine di separazione previsto all’art. 114 CC, vedere punto 2.1.3 in fine.