Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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comune, quando ciascuno dei coniugi potrebbe proporre un'azione unilaterale in base all’articolo 114 CC senza dover rispettare alcun periodo di riflessione.

La maggioranza degli specialisti considera il periodo di riflessione di due mesi previsto dall’articolo 111 capoverso 2 CC come un tempo morto. Durante il sondaggio, il 73 per cento degli specialisti interrogati si è espresso a favore di una modifica della disposizione. Soltanto il 23 per cento si è detto favorevole al mantenimento della norma in vigore. Nella magistratura, il 66 per cento si è espresso a favore di una revisione, il 31 per cento contro, mentre gli avvocati si sono espressi nel 76 per cento dei casi a favore della revisione e nel 20 per cento dei casi contro la revisione20. Tra le persone favorevoli a una revisione della disposizione relativa al periodo di riflessione, l’87 per cento ritiene che la richiesta comune debba essere considerata un motivo sufficiente di divorzio. L’idea secondo cui si dovrebbe poter pronunciare il divorzio senza periodo di riflessione soltanto se i coniugi hanno vissuto separati per un certo periodo è stata respinta dal 59 per cento degli intervistati. Alcuni intervistati hanno esposto che un periodo di riflessione è superfluo se i coniugi hanno stipulato davanti al giudice una convenzione completa sugli effetti del divorzio. Un periodo di riflessione è considerato assurdo anche nel caso dei coniugi che vivono separati gli da due anni, dato che in tal caso è poco probabile che uno di loro si opponga al divorzio (cfr. art. 116 CC).

Il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare nel modo più approfondito la necessità di riformare la procedura di divorzio su richiesta comune prevista dall’articolo 111 CC, le norme sulla compensazione della previdenza e quelle riguardanti la sorte dei figli nell’ambito del divorzio.

La Commissione auspica che la revisione dell’articolo 111 CC entri presto in vigore. Pertanto, ha voluto separare la questione del periodo di riflessione dagli altri temi oggetto di critiche e ha deciso di dar seguito all’iniziativa e di elaborare un progetto di revisione soltanto su questo aspetto. In una successiva riunione tenutasi a novembre 2005, dopo aver proceduto all’esame preliminare di due iniziative parlamentari21 e aver deciso di non darvi seguito, la Commissione ha adottato una mozione che incarica il Consiglio federale di preparare una revisione parziale del CC per quanto attiene alla compensazione della previdenza professionale e alla questione dei figli22. Il Consiglio nazionale ha seguito le proposte della propria Commissione e nel marzo del 2006 ha accolto la mozione; nel mese di ottobre successivo la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha proposto al proprio Consiglio di adottare a sua volta la mozione.

Il nuovo diritto in materia di divorzio ha già subito una revisione nel quadro di un’iniziativa parlamentare23 depositata nel mese di marzo 2001, intesa a ridurre da quattro a due anni il periodo di separazione necessario per poter domandare il divor-

20 Rapporto precitato, pag. 7.

21 Iniziativa parlamentare 04.405. Thanei. Divorzio. Compensazione della previdenza Iniziativa parlamentare 04.409. Sommaruga Carlo. Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna in materia di divisione delle prestazioni d’uscita LPP

22 Mozione 05.3713. CN (Commissione degli affari giuridici). Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli

23 Iniziativa parlamentare 01.408. Divorzio su azione di un coniuge. Periodo di separazione (Nabholz)