Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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due mesi non interviene la conferma, la Commissione ritiene che la regolamentazione debba essere riveduta. Constata che per un gran numero delle persone coinvolte in una procedura di divorzio su richiesta comune (gli specialisti ma anche i coniugi) non è soddisfacente dover sempre rispettare un periodo di riflessione prima che possa essere pronunciato il divorzio. I coniugi hanno presentato una richiesta di divorzio dopo matura riflessione, altrimenti il divorzio non potrebbe essere pronunciato dal momento che il giudice è tenuto ad accertarsi che i coniugi l’abbiamo chiesto dopo matura riflessione e dopo aver stipulato una convenzione omologabile. La Commissione osserva che il periodo di riflessione non si è dimostrato valido, trasformandosi in norma alibi, in vuota formalità.

Oltretutto, la Commissione constata che il periodo di riflessione ha perso importanza da quando il periodo di separazione è stato ridotto a due anni (art. 114 CC).

A giudizio della Commissione, tuttavia, è ancora essenziale proteggere i coniugi da una decisione troppo affrettata, soprattutto se non sono assistiti e consigliati da un avvocato.

Dopo aver esaminato diverse possibili soluzioni per conferire una maggiore flessibilità alla regolamentazione, la Commissione ritiene che conviene rinunciare al periodo di riflessione, a beneficio eventualmente di una serie di udienze. Constata che la messa in atto della disposizione relativa al periodo di riflessione crea complicazioni ed è fonte di incertezza; ad esempio non è chiaro se si debba rispettare un periodo di riflessione di due mesi dopo la conclusione della convenzione di divorzio. Rendere più flessibile la regolamentazione attuale non consentirebbe di risolvere i problemi che il periodo di riflessione provoca attualmente, né di mettere a tacere le critiche.

Una minoranza della Commissione ritiene che attualmente non sia necessaria una riforma puntuale del diritto del divorzio volta a introdurre maggiore flessibilità per quanto riguarda il periodo di riflessione. Ritiene che la normativa attuale non necessiti una riforma urgente. Considerate le diverse soluzioni immaginate all’interno della Commissione, tale minoranza dubita che sia possibile ottenere un sensibile miglioramento della procedura di divorzio su richiesta comune semplicemente con modifiche di questo tipo. A suo modo di vedere, i vari problemi sollevati dal nuovo diritto del divorzio (periodo di riflessione, compensazione della previdenza professionale, questione dei figli) andrebbero affrontati insieme. Del resto, ritiene che le disposizioni sulla procedura di divorzio su richiesta comune, vale a dire l’articolo 111 sulla procedura in caso di accordo completo e l’articolo 112 applicabile in caso di accordo parziale, debbano essere apprezzate globalmente. Di conseguenza, propone di togliere di ruolo l’iniziativa parlamentare.

3 Soppressione del periodo di riflessione

Il periodo di riflessione in procedura di divorzio su richiesta comune (art. 111 cpv. 2 CC) ha deluso le aspettative. In particolare, è contestato dai coniugi che hanno effettuato tutti i passi necessari per sottoporre al giudice la loro richiesta, e che ne sono persuasi. Molti di coloro che hanno a che fare con la procedura di divorzio, vale a dire giudici, avvocati e coniugi, considerano insoddisfacente una normativa che subordina la pronunzia del divorzio a un periodo di riflessione quando i coniugi hanno presentato una richiesta di divorzio maturata sulla base di