Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine
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condizioni del divorzio su richiesta comune non sono adempiute respinge la domanda con sentenza definitiva appellabile e impartisce ai coniugi un termine per sostituire la richiesta di divorzio con una domanda unilaterale. Se quest’ultimo termine trascorre infruttuoso, la domanda di divorzio è definitivamente respinta (§ 190 cpv. 4).
Nel Canton Zurigo, se al termine del periodo di riflessione le condizioni di divorzio o di separazione su richiesta comune non risultano adempiute il giudice pronuncia una sentenza definitiva e impartisce a ognuno dei coniugi un termine per sostituire la richiesta comune di divorzio o di separazione con una domanda unilaterale ai sensi dell’articolo 113 CC (§ 201a cpv. 3 del codice di procedura civile zurighese (Zivilprozessordnung)10).
Nel Canton Argovia, trascorso il periodo di riflessione di due mesi, se necessario i giudice impartisce ai coniugi un termine entro il quale confermare per iscritto la loro volontà di divorziare e i termini della convenzione (§ 196b cpv. 1 del codice di procedura civile argoviese (Zivilprozessordnung)11). Se le parti confermano e il giudice può omologare la convenzione, la sentenza di divorzio viene pronunciata. Se la convenzione non può essere omologata, il giudice concede a ciascuna delle parti l’opportunità di migliorare la convenzione o ritirare la domanda di divorzio. Se neanche la versione migliorata è omologabile, la procedura prosegue conformemente all’articolo 113 CC (§ 196b cpv. 2). Se i coniugi non producono un’opportuna conferma entro il termine stabilito dal giudice e date le circostanze non è necessaria una seconda audizione, il giudice fissa un ultimo termine, spirato il quale la procedura proseguirà conformemente all’articolo 113 CC (§ 196b cpv. 3).
Nel Canton Berna, trascorso il periodo minimo legale di due mesi, il presidente del tribunale impartisce un termine ai coniugi per confermare per iscritto la loro intenzione di divorziare e i termini della convenzione (art. 302b cpv. 2 del codice di procedura del Canton Berna12). Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono adempiute, o se uno dei coniugi non conferma la propria intenzione di divorziare nonostante gli sia stato concesso a due riprese un termine a tal fine, il presidente del tribunale respinge la domanda di divorzio su richiesta comune (art. 302f cpv. 1). Se la domanda di divorzio su richiesta comune è respinta, il giudice impartisce ai coniugi un termine, generalmente di 30 giorni, per sostituire la domanda di divorzio su richiesta comune con una domanda unilaterale ai sensi dell’articolo 113 CC (art. 302f cpv. 3). Se il termine trascorre infruttuoso, la procedura è stralciata dai ruoli (art. 302f cpv. 4 primo periodo).
Nel Canton San Gallo, una volta scaduto il periodo di riflessione il tribunale delle famiglie può ordinare una seconda audizione, in particolare se uno dei coniugi non conferma la propria volontà di divorziare (art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sulla procedura di divorzio (Verordnung über das Scheidungsverfahren)13).
In Vallese, se constata che le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono adempiute, il pretore impartisce a ognuno dei coniugi un termine unico per sostituire la richiesta comune con una domanda unilaterale ai sensi dell’articolo 113 CC (art. 96a cpv. 6 della legge vallesana d’introduzione del codice civile svizzero14). Se
10 ZH-Lex 271
11 SAR 221.100
12 RSB 271.1
13 sGS 961.22
14 RS/VS 211.1