Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 18 giugno 2004, il consigliere nazionale Erwin Jutzet ha depositato un’iniziativa parlamentare con cui chiede di rendere più flessibile la norma relativa al periodo di riflessione obbligatorio cui devono sottostare i coniugi in procedura di divorzio su richiesta comune prima di poter confermare la loro volontà di divorziare (art. 111 cpv. 2 Codice civile svizzero, CC1).

Il 6 settembre 2005, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare e ha deciso, con 21 voti favorevoli, un voto contrario e due astensioni, di dar seguito all’iniziativa.

Il 21 novembre 2005 l’omonima Commissione del Consiglio degli Stati ha a sua volta proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa ed ha approvato all’unanimità la decisione di darvi seguito.

In virtù dell’articolo 111 capoverso 1 della legge sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)2, il compito di redigere un progetto di legge spetta nella fattispecie alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

1.2 Lavori della Commissione

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la problematica sollevata dal periodo di riflessione previsto in procedura di divorzio su richiesta comune nel corso di due sedute svoltesi nel 2006.

Il 1° dicembre, la Commissione ha adottato, con 15 voti favorevoli, uno contrario e un’astensione, il qui accluso avamprogetto di modifica del Codice civile. Una minoranza della commissione propone di togliere dal ruolo l’iniziativa parlamentare.

L'avamprogetto di legge è sottoposto a una procedura di consultazione conformemente alla legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)3.

La Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente a quanto disposto all’articolo 112 capoverso 1 LParl.

1RS 210

2 RS 171.10

3 RS 172.061