Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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subito dopo la prima udienza se i coniugi si sono separati da meno di un anno. Invece, ha rinunciato a una seconda udienza personale obbligatoria: basta che i coniugi confermino per scritto la loro intenzione di divorziare. Il giudice tuttavia può ordinare una seconda audizione dei coniugi.

Le nuove disposizioni prevedono tre cause di divorzio, fondate sul principio del fallimento del matrimonio. Il matrimonio non è un semplice contratto che può essere spezzato di comune accordo. Perché lo si possa considerare irrimediabilmente compromesso e per poter pronunciare il divorzio è necessario che le condizioni stabilite dalla legge siano adempiute. Trattandosi del divorzio su richiesta comune, il matrimonio si reputa fallito soltanto quando i coniugi hanno espresso la loro volontà di divorziare rispettando una procedura giudiziaria precisa e una volta trascorso un periodo di riflessione minimo di due mesi. La procedura consente di controllare che le condizioni di divorzio siano realizzate, mentre il periodo di riflessione serve a far sì che i coniugi maturino la loro decisione di divorziare e valutino ancora una volta i termini della convenzione sugli effetti accessori, comprese le conclusioni relative ai figli. La domanda di divorzio e la convenzione di divorzio sono strettamente legate, in quanto un coniuge può acconsentire al divorzio dopo matura riflessione soltanto se conosce gli effetti, in particolare quelli sulla sorte dei figli, sulla liquidazione del regime matrimoniale e sulla previdenza professionale e anche per quanto riguarda gli alimenti. Durante il periodo di riflessione, ognuno dei coniugi è dunque libero di revocare il proprio consenso non solo sui termini della convenzione di divorzio, ma anche riguardo al divorzio stesso.

2.1.2.2 Procedure cantonali

Il diritto federale prevede un periodo di riflessione di almeno due mesi. La legge non prevede un periodo massimo.

Il periodo di riflessione inizia a decorrere al momento in cui termina l’audizione dei coniugi e se del caso dei figli7. La maggior parte dei Cantoni conferiscono al giudice la facoltà di fissare liberamente la durata del periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune.

Il Canton Friburgo è il solo che prevede un periodo massimo, trascorso il quale la domanda è perenta se non è stata confermata. Il periodo è di otto mesi a far tempo dall'ultima udienza (art. 41 cpv. 2 primo periodo della Loi d’application du code civil suisse8).

Nel Cantone di Basilea-Città il giudice, una volta scaduto il periodo minimo di due mesi, impartisce ai coniugi un termine per confermare per iscritto la loro decisione di divorziare e i termini della convenzione di divorzio. Se non rispettano questo termine, il giudice invia loro un richiamo per lettera raccomandata (§ 190 cpv. 3 secondo periodo del codice di procedura civile basilese (Zivilprozessordnung)9). Se le

7 Vedere ad es. § 190 cpv. 3, primo periodo del codice di procedura civile del Canton Basilea-Città (Zivilprozessordnung, SG 221.100); art. 302b cpv. 1 del codice di procedura del Canton Berna (RSB 271.1); art. 389 della legge di procedura civile del Canton Ginevra (RSG E 3 05).

8 BDLF 210.1

9 SG 221.100