Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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ne di divorziare deve essere manifestata a due riprese davanti al giudice, in occasione di udienze alle quali i coniugi compaiono insieme e che si tengono a distanza di tre mesi l’una dall’altra in Belgio38 e di sei mesi in Lussemburgo39.

Diversa è invece la situazione in Italia. La richiesta comune non ha alcun significato sostanziale, si limita tutt’al più ad avere qualche vantaggio rispetto al contenzioso, in quanto è più veloce e più semplice40. Quindi, nel diritto italiano il divorzio consensuale per richiesta comune dei coniugi è sconosciuto. Per ottenere il divorzio è necessaria una rottura irrimediabile dell’unione fisica e spirituale, come nel caso in cui il giudice constata che i coniugi vivono separati senza interruzioni da almeno tre anni41. La domanda di divorzio su richiesta comune dei coniugi deve contenere esaustivamente tutte le conclusioni riguardanti i figli e i rapporti patrimoniali; per il resto, i motivi invocati dai due coniugi devono coincidere. I coniugi devono comparire personalmente davanti al giudice, il quale li sente separatamente e poi insieme, e tenta di riconciliarli. Se il tentativo di riconciliazione fallisce, il giudice verifica l’esistenza delle condizioni legali e le conclusioni riguardanti i figli, quindi prende una decisione.

Germania e Austria hanno adottato una posizione di mezzo. In Germania, il divorzio può essere pronunciato soltanto se il matrimonio è fallito. Se tale condizione obiettiva non è realizzata, il divorzio non può essere pronunciato, neanche se i coniugi vi acconsentono. La presentazione di una richiesta comune dopo un anno di separazione permette di dedurre che il vincolo matrimoniale è spezzato; di conseguenza, il divorzio è possibile 42. Sono riservate le disposizioni applicabili alla protezione dei minori e del coniuge43. In Austria, il divorzio su richiesta comune è pronunciato se i coniugi vivono separati da almeno sei mesi e dichiarano che il loro matrimonio è definitivamente spezzato44.

Nel 2004, la Commissione europea per il diritto di famiglia ha pubblicato una serie di principi relativi al diritto del divorzio come contributo a favore dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali. Essa raccomanda45 di rinunciare al periodo di riflessione per il divorzio su richiesta comune se al momento del deposito della domanda di divorzio la coppia vive separata da sei mesi almeno, non ha figli minorenni di età inferiore ai 16 anni e si è messa d’accordo su tutti gli effetti accessori del divorzio. Negli altri casi, occorre prevedere un periodo di riflessione di sei o di tre mesi.

2.3 Necessità di riforma

Preso atto delle critiche espresse al riguardo del periodo di riflessione, e considerato che la prassi varia da Cantone a Cantone se al termine del periodo di riflessione di

38 Art. 1289 e 1294 del Codice giudiziario belga

39 Art. 278 e 283 del Codice civile lussemburghese

40 Art. 4 cpv. 13 LD

41 Art. 3 cpv. 2 lett. b LD

42 § 1566 BGB

43 § 1568 BGB

44 § 55a EheG

45 Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between former Spouses, European Family Law Series 2004, pag. 33.