Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/1: 04.444 Iniziativa parlamentare. Modifica del Codice civile relativo al periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune · 12 pagine

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un’approfondita riflessione. In effetti, a qualunque stadio ci si trovi, il divorzio può essere pronunciato soltanto se il giudice ha accertato che i coniugi hanno presentato la loro domanda di divorzio per libera scelta e stipulato una convenzione omologabile.

La Commissione propone di sopprimere il periodo di riflessione obbligatorio. Sottolinea tuttavia che esistono situazioni particolari in cui occorre impedire che i coniugi divorzino con eccessiva precipitazione. Per tener conto di questo dato di fatto, la Commissione ritiene che si debba conferire al giudice la possibilità di ordinare se necessario più di una seduta di audizione per sentire i coniugi.

Secondo la proposta della Commissione, l’articolo 111 capoverso 1 primo periodo P CC rimane invariato: « Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme».

Il fatto che l’audizione possa comportare più di un’udienza (cpv. 1 secondo periodo) non costituisce una novità: attualmente, il giudice può già procedere a un’audizione in più di una seduta46. La precisazione serve tuttavia a sottolineare che il giudice ha ancora la possibilità di fissare più di una seduta per riunire gli elementi di cui ha bisogno per accertarsi che le condizioni del divorzio siano realizzate (art. 111 cpv. 2).

In virtù del nuovo capoverso 2, il giudice pronuncia il divorzio dopo essersi accertato che entrambi i coniugi, dopo matura riflessione e per libera scelta, hanno inoltrato la richiesta, formulato le conclusioni riguardanti i figli e stipulato una convenzione omologabile.

Se dopo aver sentito i coniugi, eventualmente nel corso di una serie di sedute, non è persuaso che essi abbiano presentato la richiesta di divorzio e stipulato la convenzione per libera scelta e dopo matura riflessione, il giudice deve respingere la domanda di divorzio per mancato adempimento delle condizioni. Parallelamente, deve impartire ai coniugi un termine per sostituire la richiesta comune con un’azione individuale (art. 113 CC). Comunque, i coniugi possono presentare in qualsiasi momento una nuova richiesta comune di divorzio fondata sull’articolo 111 CC.

4 Conseguenze finanziarie ed effetti sull’organico del personale

Il progetto non ha alcun impatto sul piano finanziario e nemmeno in materia di personale, né per la Confederazione né per i Cantoni.

5 Conformità alla Costituzione

La competenza della Confederazione per legiferare in materia di diritto civile si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale47.

46 Cfr. punto 231.22 del precitato messaggio.

47 RS 101