Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione di aiuti finanziari o indennità globali è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi (LSu).
Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità e aiuti finanziari singoli
Art. 9 Domande
1 Le domande di singoli aiuti finanziari o indennità sono inoltrate dal Cantone all’UFAM.
2 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti che la domanda deve includere.
Art. 10 Concessione e versamento dei contributi federali
1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto.
2 L’UFAM versa i contributi federali in maniera scaglionata, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 Se, malgrado un’intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un’indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo insufficiente, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.
2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
3 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.
4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.
Art. 12 Ulteriore disposizione procedurale
La decisione procedurale concernente la rendicontazione e il controllo da parte della Confederazione (art. 7) si applica per analogia.
12RS 616.1
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