Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;

b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;

c. l’efficacia delle misure.

2 In caso di misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 5 Accordo programmatico

1 L‘UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;

b. la prestazione del Cantone;

c. i sussidi della Confederazione;

d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento

1 L’UFAM versa i sussidi globali a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’UFAM.

2 L’UFAM controlla a campione l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se la prestazione per la quale sono stati accordati un’indennità o un aiuto finanziario è insufficiente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

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