Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

2 Le indennità per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordate singolarmente. I contributi ai costi delle misure sono compresi tra il 35 e il 55 per cento e sono stabiliti in base:

a. al potenziale di pericolo e di danno;

b. a un esame completo dei rischi;

c. all’entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

3 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, ad esempio in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 2 può essere incrementato a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

4 Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi;

b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

1 L’ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque è stabilito in base:

a. alla lunghezza del corso d’acqua rivitalizzato;

b. alla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto;

c. alla lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono collegati gli habitat;

d. all’importanza delle misure per la diversità biologica.

2 Gli aiuti finanziari per misure che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente. L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.

3 Gli aiuti finanziari per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordati singolarmente. Il contributo ai costi delle misure ammonta al massimo al 45 per cento dei costi computabili.

4 Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale delle acque, per il collegamento degli habitat degni di protezione e per l’utilizzazione a scopi ricreativi.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali e di aiuti finanziari

Art. 4 Domanda

1 La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone all’UFAM e contiene informazioni concernenti:

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