Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 111Fedlex · Rapporto esplicativo
L’accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell’accordo. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alla prestazione raggiunta. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non accorda alcun sussidio oltre quelli concordati (capoverso 1).
Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.
Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità o degli aiuti finanziari globali già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.
Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli
Art. 52 Domande
Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere in linea di massima soltanto i Cantoni. Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano (capoverso 1) le loro domande al Cantone. Una deroga a questa regola è costituita dalle domande concernenti singoli aiuti finanziari e indennità senza la partecipazione del Cantone, conformemente all’articolo 38 capoverso 2. Queste domande sono successivamente e direttamente inoltrate dal fornitore di prestazioni all’UFAM.
Secondo il capoverso 2, il Cantone esamina gli atti delle domande, il diritto al sussidio e l’esaurimento di altre possibilità di finanziamento e trasmette all’UFAM le domande corredate dalla sua proposta motivata, dalle autorizzazioni cantonali già rilasciate e dalla decisione di sussidio cantonale.
Conformemente al capoverso 3, l’UFAM emana direttive concernenti il contenuto delle domande.
Art. 53 Concessione e versamento dei sussidi
Secondo il capoverso 1, L’UFAM stabilisce l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.
Conformemente al capoverso 2, l’UFAM versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dell’avanzamento del progetto.
Art. 54 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.
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