Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 129Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Il Dipartimento può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell’opera, si verifichi se le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è stato raggiunto l’effetto auspicato.

Art. 17 Costi

1 L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

2 Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere dichiarati separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

3 In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico ed ambientale nonché nell’ottica dei costi e dei benefici.

4 Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in seguito a eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Progetto dettagliato

L’esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell’opera e non esime l’ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 19 Acquisto a trattativa privata

L’acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d’impiego del fondo.

Art. 20 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Nell’elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente.

Art. 21 Presentazione ed esame dei progetti

I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all’Ufficio federale. Esso accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. Il rispetto

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