Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo

nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest’ultimo, con l’Ufficio federale e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale

1 L’Ufficio federale può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione. Se del caso, l’Ufficio federale fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale, trasmettendole al Cantone come istruzioni.

2 Per la stesura definitiva e l’approvazione, il Cantone inoltra all’Ufficio federale la documentazione secondo l’articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo

1 L’Ufficio federale verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al Dipartimento per l’approvazione. Entro tre mesi l’Ufficio federale comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

2 Se l’Ufficio federale e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo trasmette al Dipartimento, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’Ufficio federale ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato

1 L’Ufficio federale decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un progetto dettagliato per approvazione.

2 L’Ufficio federale decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38 Procedura

1 Per il completamento della rete, le seguenti commesse per i lavori, le forniture ed i servizi sono oggetto di pubblica gara:

a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;

b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 383 000 franchi.

2 Possono essere aggiudicate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;

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