Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

adempire un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.

2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.

3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.

Art. 58 Costi computabili

1 Sono computabili i costi direttamente connessi con l’esecuzione del progetto sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.

2 Non sono computabili in particolare:

a. i costi per l’acquisto del terreno;

b. le tasse e le imposte.

Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda

1 La domanda di indennità globali è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale competente e contiene informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere. Inoltre, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;

b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;

c. l’efficacia delle misure.

2 L’Ufficio federale dell’ambiente è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate a impianti per il trattamento delle acque di scarico.

3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.

Art. 60 Accordo programmatico

1 L’Ufficio federale competente stipula, per le singole zone, l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;

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