Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
adempire un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.
2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.
3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.
Art. 58 Costi computabili
1 Sono computabili i costi direttamente connessi con l’esecuzione del progetto sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.
2 Non sono computabili in particolare:
a. i costi per l’acquisto del terreno;
b. le tasse e le imposte.
Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali
Art. 59 Domanda
1 La domanda di indennità globali è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale competente e contiene informazioni concernenti:
a. gli obiettivi programmatici da raggiungere. Inoltre, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
c. l’efficacia delle misure.
2 L’Ufficio federale dell’ambiente è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate a impianti per il trattamento delle acque di scarico.
3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.
Art. 60 Accordo programmatico
1 L’Ufficio federale competente stipula, per le singole zone, l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
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