Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
2 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari che la domanda deve includere.
Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi
1 L’Ufficio federale dell’ambiente fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto.
2 Esso versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.
2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
3 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.
4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.
Art. 61f Ulteriore disposizione procedurale
La disposizione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo (art. 60) è applicata per analogia.
11. Ordinanza del 15 dicembre 198621 contro l’inquinamento fonico
Art. 20 Rilevamenti periodici
1 L’Ufficio federale dell’ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
2 Per le strade, l’Ufficio federale dell’ambiente richiede ai Cantoni di presentare, entro il 1º ottobre di ogni anno, in particolare:
a. una panoramica concernente:
21RS 814.41
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