Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

2 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari che la domanda deve includere.

Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi

1 L’Ufficio federale dell’ambiente fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto.

2 Esso versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.

2 Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.

3 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

4 Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.

Art. 61f Ulteriore disposizione procedurale

La disposizione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo (art. 60) è applicata per analogia.

11. Ordinanza del 15 dicembre 198621 contro l’inquinamento fonico

Art. 20 Rilevamenti periodici

1 L’Ufficio federale dell’ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.

2 Per le strade, l’Ufficio federale dell’ambiente richiede ai Cantoni di presentare, entro il 1º ottobre di ogni anno, in particolare:

a. una panoramica concernente:

21RS 814.41

18

Page 22 of 243