Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura
L’ammontare delle indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento, e viene negoziato tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e il Cantone interessato. In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, tale ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.
Art. 55 Studi di base
1 Indennità singole per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali ricerche interessino lo stato dell’acqua in questione e dei suoi affluenti.
2 Le indennità per la realizzazione degli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.
Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazio-
ne
1 Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:
a. fino al 25 per cento dei costi;
b. fino al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.
2 Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:
a. i progetti sono d’interesse nazionale; e
b. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.
3 Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:
a. fino al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione;
b. fino al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’informazione.
4 L’Ufficio federale dell’ambiente accorda aiuti finanziari singoli per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.
Art. 57 Garanzia contro i rischi
1 Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad
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