Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
Art. 22 Richiesta
La richiesta di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico delle altre strade è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale dell’ambiente e contiene in particolare informazioni concernenti:
a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell’accordo programmatico;
b. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese;
c. l’efficacia auspicata di tali provvedimenti;
d. i sussidi garantiti in base al diritto previgente per progetti di risanamento delle strade.
Art. 23 Accordo programmatico
1 L’Ufficio federale dell’ambiente stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. le strade o i tratti stradali da risanare;
b. i sussidi della Confederazione;
c. il controlling.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
4 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.
Art. 24 Calcolo dei sussidi
1 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e i Cantoni .
2 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e alla riduzione dell’inquinamento fonico.
3 Per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un’efficacia analoga.
Art. 24a
Abrogato
Art. 24b
Abrogato
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