Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Art. 22 Richiesta

La richiesta di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico delle altre strade è inoltrata dal Cantone all’Ufficio federale dell’ambiente e contiene in particolare informazioni concernenti:

a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell’accordo programmatico;

b. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese;

c. l’efficacia auspicata di tali provvedimenti;

d. i sussidi garantiti in base al diritto previgente per progetti di risanamento delle strade.

Art. 23 Accordo programmatico

1 L’Ufficio federale dell’ambiente stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. le strade o i tratti stradali da risanare;

b. i sussidi della Confederazione;

c. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 24 Calcolo dei sussidi

1 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e i Cantoni .

2 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e alla riduzione dell’inquinamento fonico.

3 Per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un’efficacia analoga.

Art. 24a

Abrogato

Art. 24b

Abrogato

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