Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

9. Ordinanza del 19 ottobre 198817 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 2218Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi

1 Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio. Quest’ultima consulta l’Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi.

2 Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

3 In caso di progetti eseguiti nel quadro di accordi programmatici relativi al versamento di contributi federali globali, il coordinamento con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinato dal diritto cantonale.

10. Ordinanza del 28 ottobre 199819 sulla protezione delle acque

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico

L’ammontare delle indennità globali per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature per l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno e viene negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente e il Cantone interessato. Se necessario ai fini dell’adempimento di convenzioni internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure.

Art. 53 Impianti per i rifiuti

Sono accordate indennità singole per la pianificazione, la costruzione e l’ampliamento nell’ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc) .

17 RS 814.011

18Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 sett. 1995 (RU 1995 4261)

19 RS 814.201

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