Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

1. le strade o i tratti stradali da risanare,

2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,

3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, e

4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d’immissione e ai valori d’allarme;

b. un rapporto riguardante:

1. i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e

2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico nonché le spese da essi derivanti.

3 Per le strade nazionali, l’Ufficio federale dell’ambiente richiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le richiede invece ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente.

4 L’Ufficio federale dell’ambiente valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all’efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Titolo prima dell’articolo 21

Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi

1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento di cui all’articolo 17:

a. per le strade nazionali secondo l’articolo 12 LUMin22; e

b. per le altre strade.

2 Per le strade principali, i sussidi di cui al capoverso 1 sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin.

3 Per le altre strade, la Confederazione accorda i sussidi di cui al capoverso 1 globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.

22 RS 725.116.2

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