Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

b. la prestazione del Cantone;

c. i sussidi della Confederazione;

d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato in genere per una durata di sei anni.

4 L’Ufficio federale competente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 61 Versamento

1 L’Ufficio federale competente versa i sussidi globali a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 61a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto sull’impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’Ufficio federale competente.

2 L’Ufficio federale competente controlla a campione l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi versati.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se la prestazione per la quale è stata accordata l’indennità è insufficiente, l’Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

2 Se impianti o istallazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione o l’annullamento del cambiamento di scopo.

3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi20 (LSu).

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità

o aiuti finanziari singoli

Art. 61c Domande

1 Le domande di aiuti finanziari o indennità singoli sono inoltrate dal Cantone all’Ufficio federale dell’ambiente.

20RS 616.1

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