Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

Art. 25 Versamento

1 L’Ufficio federale dell’ambiente versa i sussidi a rate.

2 In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 26 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale dell’ambiente un rapporto sull’impiego dei sussidi. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente.

2 L’Ufficio federale dell’ambiente controlla a campione l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l’impiego dei sussidi versati.

Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se la prestazione per la quale sono stati accordati i sussidi è insufficiente, l’Ufficio federale dell’ambiente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

2 Se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati sussidi sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

3 Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199023 sui sussidi.

Art. 28

Abrogato

Art. 48 lett. b

Abrogato

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle

strade

1 I sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente vengono versati in base a tale assegnazione.

2 La garanzia dei sussidi, decisa dopo l’entrata in vigore della modifica del 1º settembre 2004, cessa per i progetti o per le parti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall’assegnazione dei sussidi stessi

23RS 616.1

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