Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

2 Abrogato

3 Il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno successivo.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La vigilanza prescritta all’articolo 28 LPC è esercitata dall’Ufficio federale. Questo sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.

Art. 57 cpv. 1 e 2

1 Le disposizioni d'esecuzione cantonali giusta l’articolo 29 capoverso 1 LPC dovranno essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.

2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all’approvazione dell’Ufficio federale.

Art. 58

Abrogato

15. Ordinanza del 19 novembre 200334 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione

Sezione 4:Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni

1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:

Quota per Cantone in franchi = GDC Cantone × partecipazione

GDC totale

GDC Cantone = Numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Canto-

ne per l'anno considerato

GDC totale = Numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i

Cantoni nell’anno considerato

34 RS 837.141

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