Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
partecipazione = Partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per
l’anno considerato
2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.
16. Ordinanza del 30 novembre 199235 sulle foreste
Art. 15 cpv. 4
4 Il Cantone provvede affinché i catasti e le carte dei pericoli nonché i rilevamenti delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’Ufficio federale, se quest’ultimo lo richiede.
Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi
(art. 35)
1 Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono accordati soltanto se il Cantone partecipa in maniera adeguata al finanziamento dei provvedimenti.
2 La partecipazione del Cantone non costituisce una condizione per la concessione di aiuti finanziari in caso di:
a. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall’economia forestale e dall’industria del legno in caso di sovrapproduzione straordinaria;
b. allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale;
c. associazioni d’importanza nazionale;
d. ricerca e sviluppo.
Art. 39 Condizioni particolari
(art. 35)
1 I sussidi federali sono accordati a condizione che:
a. i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale, necessari, appropriati e consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche e adempiano le altre condizioni del diritto federale;
b. i provvedimenti siano coordinati con gli interessi pubblici di altri ambiti;
c. la manutenzione successiva sia garantita.
35RS 921.01
33
Page 37 of 243