Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

partecipazione = Partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per

l’anno considerato

2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

16. Ordinanza del 30 novembre 199235 sulle foreste

Art. 15 cpv. 4

4 Il Cantone provvede affinché i catasti e le carte dei pericoli nonché i rilevamenti delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’Ufficio federale, se quest’ultimo lo richiede.

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi

(art. 35)

1 Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono accordati soltanto se il Cantone partecipa in maniera adeguata al finanziamento dei provvedimenti.

2 La partecipazione del Cantone non costituisce una condizione per la concessione di aiuti finanziari in caso di:

a. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall’economia forestale e dall’industria del legno in caso di sovrapproduzione straordinaria;

b. allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale;

c. associazioni d’importanza nazionale;

d. ricerca e sviluppo.

Art. 39 Condizioni particolari

(art. 35)

1 I sussidi federali sono accordati a condizione che:

a. i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale, necessari, appropriati e consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche e adempiano le altre condizioni del diritto federale;

b. i provvedimenti siano coordinati con gli interessi pubblici di altri ambiti;

c. la manutenzione successiva sia garantita.

35RS 921.01

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