Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 I sussidi federali per la cura del bosco di protezione possono essere impiegati esclusivamente per provvedimenti nel bosco di protezione stesso. Fanno eccezione i provvedimenti in zone confinanti con il bosco di protezione e quelli necessari per garantire la funzione di quest’ultimo.
Art. 42 Diversità biologica della foresta
(art. 38 cpv. 1 lett. a–d)
1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:
a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare;
b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare;
c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare margini forestali, che servono per l’interconnessione;
d. all’entità e alla qualità delle misure di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un’alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;
f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve;
g. alla qualità della prestazione fornita.
2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a, c, d e ed f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.
4 Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.
Art. 43 Produzione di materiale di riproduzione forestale
(art. 38 cpv. 1 lett. e)
1 Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 al 50 per cento dei costi dei provvedimenti.
2 L’aiuto finanziario è accordato per:
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