Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi;
b. l’acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla produzione e al trattamento di sementi;
c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all’approvvigionamento di sementi controllate.
3 L’aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione approvato dal Cantone o un piano di gestione, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.
Art. 44 Economia forestale
(Art. 38a)
1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:
a. per le basi di pianificazione interaziendali, in base all’estensione della superficie forestale cantonale;
b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale, in base ai metri cubi di legname che le aziende prevedono di utilizzare e smistare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione o raggruppamenti aziendali;
c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria, in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire.
2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale possono essere accordati soltanto se i rapporti di cooperazione e i raggruppamenti aziendali sono permanenti e se viene utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico.
Art. 45 Promovimento della formazione professionale
(art. 39)
1 Per la formazione e l’indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale secondo l’articolo 37 nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari singoli sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.
2 A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo forfettario pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi36.
36Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’ O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in
vigore dal 1º gennaio 2004 (RS 412.101).
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