Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
2 L’UFAM emana direttive sulle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche che i progetti e i provvedimenti devono soddisfare.
Sezione 2: Provvedimenti
Art. 40 Protezione da catastrofi naturali
(art. 36)
1 Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato e stabilito in base:
a. al potenziale di pericolo e di danno;
b. all’entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.
2 Le indennità per progetti il cui costo è superiore a un milione di franchi sono accordate singolarmente. L’entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base:
a. al potenziale di pericolo e di danno;
b. a un esame completo dei rischi;
c. all’entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.
3 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, ad esempio in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.
4 Non è accordata alcuna indennità per:
a. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi;
b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.
Art. 41 Bosco di protezione
(art. 37)
1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base:
a. al potenziale di pericolo e di danno;
b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare;
c. all’entità e alla pianificazione dell’infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione;
d. alla qualità della prestazione fornita.
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