Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Commento all'ordinanza del 16 gennaio 199110 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
5.1 In generale
Il settore di compiti secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)11 rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni; entrambi i livelli statali partecipano insieme al finanziamento. Quale nuovo strumento è introdotto l’accordo programmatico. Nell’ambito della collaborazione tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione si concentra essenzialmente sulla situazione a livello nazionale, sugli obiettivi e sulle direttive circa l’adempimento dei compiti, sui controlli e, se necessario, sul sostegno tecnico ai Cantoni. Il livello operativo è, in linea di massima, competenza dei Cantoni: essi sono responsabili dell’attuazione concreta dei compiti.
Da ora in poi le indennità e gli aiuti finanziari saranno versati sotto forma di contributi globali oppure, come finora, applicando aliquote di sussidio. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio, la concessione di sussidi avviene in generale tramite contributi globali. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti richiedono di regola una valutazione individuale, vale a dire che la fissazione degli aiuti finanziari avviene in base a percentuali delle spese sussidiabili. Gli aiuti finanziari possono essere concessi mediante accordo programmatico o eccezionalmente mediante decisione. Viene abolito in generale il criterio della capacità finanziaria del Cantone.
Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I destinatari sono di norma i Cantoni, vale a dire che i beneficiari dei sussidi federali sono i Cantoni. Essi si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)12 contempla le relative prescrizioni. Se i Cantoni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso conformemente alla LPN.
In via di principio, i Cantoni sono liberi di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo programmatico si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.
Le modifiche essenziali dell’articolo sul finanziamento della OPN riguardano la fissazione dei contenuti minimi degli accordi programmatici, dei compiti e competenze della Confederazione e dei Cantoni, il controlling inclusi i dettagli della vigilanza finanziaria e la composizione delle controversie.
La formulazione delle condizioni per l’ottenimento di sussidi federali nonché delle disposizioni d’esecuzione è in larga misura analoga nelle ordinanze di tutti gli ambiti settoriali che, d’ora in poi, lavoreranno con accordi programmatici. Tuttavia, l’accordo programmatico non è uno strumento adatto per tutti i progetti. Nel campo della protezione delle vie di comunicazione storiche mancano attualmente i dati di
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