Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

Conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LPN, la Confederazione può accordare sussidi mediante decisione se i progetti, che devono essere sottoposti a una valutazione individuale da parte della Confederazione, richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale (capoverso 1 lettera b), sono urgenti (lettera a) oppure sono molto onerosi (lettera c). La lettera a giustifica anche e soprattutto un avvio anticipato dei lavori in casi eccezionali. Tutto ciò deve essere però concordato con l’UFAM, l’UFC o l’USTRA.

Secondo il capoverso 2, gli aiuti finanziari singoli possono essere accordati mediante contratto o decisione.

Art. 4b Domande

Le domande concernenti gli aiuti finanziari sono inoltrate dal Cantone all’UFAM, all’UFC o all’USTRA. Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda concernente gli aiuti finanziari globali è rappresentato dalle informazioni del Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare (capoverso 2 lettera a), alle misure che si prevedono necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Conformemente al capoverso 3, le domande concernenti aiuti finanziari singoli devono contenere le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA emanano direttive concernenti il contenuto necessario della domanda.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

L’articolo contiene e formula, come finora, le basi per calcolare l’ammontare dei sussidi. L’importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l’ammontare degli aiuti finanziari, ma, d’ora in poi, la loro entità, secondo il capoverso 1, sarà stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (tecniche, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita.

Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’Ufficio federale competente e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di contro soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria.

Gli aiuti finanziari, soprattutto nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione

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