Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo il capoverso 1 sull’impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Per l’UFAM, alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano inoltrati e approvati. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specializzate dell’UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure

Un accordo programmatico, attraverso il quale vengono accordati aiuti finanziari, è considerato adempiuto da parte del Cantone se alla fine della durata dell’accordo tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti. Qualora l’accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni realizzate. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non sono stati raggiunti entro il termine concordato, gli Uffici federali competenti possono esigerne l’adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 2)

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi aiuti finanziari singoli nel caso in cui il beneficiario abbia adempiuto al compito in modo insufficiente.

In entrambi i casi, la richiesta di restituzione degli aiuti finanziari già pagati è disciplinata, secondo il capoverso 3, dall’articolo 28 LSu.

Art. 12a cpv. 1bis e 2

Questi sussidi vengono accordati singolarmente, in generale mediante decisione o mediante contratto (capoverso 1bis). La concessione di sussidi globali mediante accordo programmatico non è prevista. Il rinvio all’articolo 4 è abrogato. Gli articoli 6 e 9-11 si applicano per analogia (capoverso 2).

Art. 17 cpv. 2 e 3

Gli articoli 17 e 18 sono d’ora in poi raggruppati. L’articolo 17 statuisce ancora il principio che i Cantoni regolamentano le misure di protezione e di manutenzione dei

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