Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
storiche, possono essere fissati, secondo il capoverso 3, come finora, anche mediante importi massimi in percentuali delle spese sussidiabili (25% per oggetti d’importanza nazionale, 20% per oggetti d’importanza regionale, 15% per oggetti d’importanza locale). Le aliquote contributive sono in media più basse rispetto alla normativa vigente perché vengono meno i supplementi relativi alla capacità finanziaria. In via eccezionale, può essere previsto un sovvenzionamento in base ai costi anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio qualora una prestazione non possa essere globalizzata.
Secondo il capoverso 4, l’aliquota contributiva può ancora essere aumentata, in via eccezionale, al 45 per cento nel caso in cui sia comprovato che le misure indispensabili non possano essere finanziate con le aliquote contributive secondo il capoverso 3.
Art. 6 Spese sussidiabili
Nel settore LPN sono sussidiabili soltanto le spese effettive e necessarie per l’adempimento appropriato delle misure. Pertanto, misure contrattualmente definite ma che per determinati motivi non sono state adottate non fruiscono di alcun sussidio. Questa disposizione riguarda in particolare gli aiuti finanziari globali, vale a dire il contributo della Confederazione da negoziare prima della stipula degli accordi programmatici: la Confederazione si impegnerà soltanto per un sostegno finanziario di prestazioni necessarie all’esecuzione degli obiettivi previsti.
Art. 9
Conformemente al capoverso 1, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA sono competenti per la concessione di aiuti finanziari che viene definita attraverso accordi programmatici, oppure mediante contratti o decisioni. La regolamentazione della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertanto la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita a livello di legge. Accordi programmatici sono stipulati per i settori protezione della natura e del paesaggio, conservazione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti. Accordi programmatici tra l’USTRA e Cantoni nel settore delle vie di comunicazione storiche non sono attualmente possibili, come abbiamo detto più sopra.
Art. 10 Pagamento del sussidio
Gli aiuti finanziari sono pagati a rate o in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e in quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti, a causa del loro carattere individuale, richiedono in linea di massima un conteggio verificato e approvato. Gli aiuti finanziari vengono ridotti soprattutto se le spese sussidiabili sono, conformemente al conteggio, inferiori a quanto preventivato.
Art. 10a Rendicontazione e controllo
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