Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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non ha invece alcun peso l’importanza della zona palustre: le zone palustri secondo l’articolo 23b LPN sono tutte d’importanza nazionale. Inoltre, in tale ambito avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera d; cfr. in merito il messaggio del 7 settembre concernente la NPC, p. 5441)

Conformemente al capoverso 3bis, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di contro soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione corrispondono alla percentuale attuale del finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Gli articoli 4-4b e 6-11 e 18- 19 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussidiabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l’assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l’adempimento parziale delle misure, le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica, come pure il rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura si applicano anche per le indennità volte alla protezione e alla manutenzione dei paesaggi palustri.

Il rimando nel capoverso 4 deve essere adeguato: le indennità per biotopi d’importanza nazionale sono precisate nell’articolo 18.

6 Commento all'ordinanza del 2 novembre 199414 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA)

6.1 In generale

Anche dopo l’entrata in vigore della NPC, la protezione dalle piene rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. La forma di collaborazione attuale, che delega alla Confederazione la direzione strategica e ai Cantoni la direzione operativa, deve essere ottimizzata. Le risorse devono essere in generale garantite mediante accordi programmatici. Ai Cantoni è lasciato in tal modo un maggior margine di manovra nell’impiego dei mezzi finanziari ma, quale contropartita, essi devono assumersi, in misura corrispondente, anche una maggiore responsabilità.

I Cantoni finanziariamente forti non possono attualmente beneficiare di sussidi federali. In futuro, questa situazione dovrà essere modificata perché la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri sarà disciplinata diversamente, e tutti i Cantoni dovranno essere trattati nello stesso modo.

I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni. L’impostazione successiva dei sussidi finanziari è, in linea di massima, a loro discrezione. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

Le disposizioni esecutive comprendenti i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari, l’entità della partecipazione finanziaria della Confederazione, i contenuti minimi degli accordi programmatici, nonché le nuove procedure, sono stati disciplinati a livello d’ordinanza.

14 RS 721.100.1

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