Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
biotopi d’importanza nazionale, dopo aver consultato l’UFAM, nonché il loro finanziamento. Il calcolo dei sussidi è disciplinato dall’articolo 18.
Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica
L’articolo contiene e formula, come finora, su che cosa è basato l’ammontare degli aiuti finanziari. L’importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l’ammontare degli aiuti finanziari (capoverso 1 lettera a), ma, d’ora in poi, la loro entità viene stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita (lettere b-d). Inoltre, avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera e; cfr. in merito anche il messaggio del 7 settembre 2005 concernente la NPC, p. 5441)13.
Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l’UFAFM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. In tale ambito entrano in linea di contro soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria.
Gli articoli 4-4b e 6-11 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussidiabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l’assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l’adempimento parziale delle misure si applicano, conformemente al capoverso 3, anche per le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica. Grazie al rimando agli articoli 4-4b e 6-10, il capoverso 3 offre anche la possibilità di sostenere eccezionalmente determinati progetti mediante decisione individuale. Ciò è necessario in particolare per i progetti di rivitalizzazione delle zone golenali. Secondo l’articolo 4a, progetti di valorizzazione siffatti richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale e sono molto onerosi.
Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura
Questa disposizione deve essere adeguata soltanto per quanto riguarda il rimando agli articoli: da ora in poi le indennità per tutti i biotopi e la compensazione ecologica saranno precisate soltanto nell’articolo 18.
Art. 22 cpv. 3, 3bis e 4
Per il calcolo dei sussidi relativo alle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri sono determinanti, secondo il capoverso 3, conformemente all’articolo 18, la qualità e l’importanza delle misure, il grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, la complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e la qualità della prestazione fornita (lettere a-c). Contrariamente a quanto dispone l’articolo 18,
13 FF 2005 5349 segg.
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