Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo

stata sottoposta nel contesto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) comporta l'adeguamento di tutti i rinvii dell'articolo 5 OPGA. Va inoltre adeguata anche la terminologia. Qui di seguito sono commentate le modifiche materiali.

Art. 5 Gravi difficoltà

Capoverso 2 lettera a: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più fissare (entro limiti dati) l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale generale. Il numero 1 va dunque stralciato.

Capoverso 3: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più aumentare l'importo della fanchigia per gli immobili né scegliere alcun sistema di anticipazioni. La frase introduttiva va dunque stralciata.

Secondo periodo: nel commento del 2002 all'articolo 5 si poteva leggere: „ … la legge concede a questi ultimi (ai Cantoni) di applicare margini tra loro diversi. Onde facilitare il calcolo per gli assicuratori che non hanno molta dimestichezza con il sistema delle prestazioni complementari, i capoversi 2 e 3 definiscono tuttavia valori forfetari applicabili in tutta la Svizzera per tutti gli importi.”32 Finora i Cantoni potevano aumentare ad al massimo un quinto l'erosione della sostanza considerata per i beneficiari di rendite di vecchiaia ospiti di un istituto. Il secondo periodo definiva un valore di base unitario applicabile in tutta la Svizzera (1/10). Con la revisione della legge, i Cantoni potranno computare un'erosione della sostanza diversa per tutte le persone che soggiornano in un istituto o in un ospedale. Potranno ridurla o aumentarla. La disposizione va quindi adeguata nel senso proposto.

13 Commento all'ordinanza del 17 gennaio 196133 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Lett. C. (art. 8–12)

Con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c e dell’articolo 19 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 195934, la base legale di queste disposizioni è stata soppressa.

Art. 22 cpv. 1

Con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI, il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d’integrazione dell’AI. Di conseguenza il diritto a un’indennità giornaliera dell’AI decade.

Art. 23 cpv. 2

Dato che con l’abrogazione dell’articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d’integrazione

32trad., Pratique VSI 2002 pag. 225 / AHI-Praxis S. 218, d/f

33 RS 831.201

34 RS 831.20

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