Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli importi forfettari per singolo caso stabiliti potranno essere adeguati tra qualche anno, quando saranno disponibili rilevazioni esatte (rilevazioni di costi integrali, analisi di processi ecc.).
Capoverso 2: il Cantone di Zurigo ha più di un ufficio di esecuzione PC. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 LPC le spese amministrative sono ripartite tra Confederazione e Cantoni, non tra Confederazione e uffici di esecuzione PC. Il capoverso qui commentato precisa la disposizione di legge.
Art. 42b Determinazione del numero di casi
Capoverso 1: l’UFAS determina il numero di casi. In tal modo i criteri applicati sono uniformi per tutta la Svizzera.
Capoverso 2: i dati comunicati all’UFAS giusta l’articolo 39 capoversi 2 e 3 OPC-AVS/AI sono utilizzati anche per la determinazione del numero di casi.
Capoverso 3: in tal modo si garantisce che i coniugi giusta l’articolo 9 capoverso 3 LPC siano contati come due casi. Per il calcolo separato effettuato per un figlio giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI, per il forfait per singolo caso il figlio è considerato come un caso specifico.
Art. 42c Fissazione e versamento
Capoverso 1: l’Ufficio federale fissa l’importo dei sussidi.
Capoverso 2: il numero determinante di casi per l’anno in cui le prestazioni sono dovute è noto. Non bisogna quindi versare anticipi né presentare un conteggio alla fine dell’anno. Il versamento può essere effettuato integralmente nell’anno in cui le prestazioni sono dovute. Poiché l’analisi dei dati del mese di dicembre dell’anno precedente è disponibile in aprile, la scadenza della prima rata è fissata a fine maggio.
Capoverso 3: disciplina l’importo versato per ogni rata.
Art. 42d Restituzione e pagamento dilazionato
La normativa prevista all’articolo 42 OPC-AVS/AI può essere applicata per analogia.
Art. 45 Campo di attività delle istituzioni
Frase introduttiva: adeguamento del rinvio alla revisione totale della legge.
Lettera a: adeguamento all'età pensionabile delle donne attualmente in vigore.
Lettera c: adeguamento all'età pensionabile delle vedove attualmente in vigore.
Art. 47 Disposizioni generali sull’erogazione delle prestazioni
Attualmente le prestazioni in denaro sono pagate anche dalle banche. Il capoverso 2 è stato quindi adeguato di conseguenza.
Art. 48 Principi
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