Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 100Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 58 Disposizioni transitorie

Capoverso 1: il Dipartimento non ha più la competenza normativa (cfr. il commento all’art. 19 OPC-AVS/AI).

Capoverso 2: la disposizione è superata e può dunque essere abrogata.

15 Commento all'ordinanza del 19 novembre 200345 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni

L’articolo 9 disciplina la ripartizione tra i Cantoni della partecipazione di questi ultimi alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Con l’introduzione della NPC, la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni sarà abrogata. D’ora in poi, l’importo totale annuale sarà ripartito tra i singoli Cantoni in proporzione al contributo di questi ultimi al totale del numero di giorni di disoccupazione controllata di tutti i Cantoni per l’anno considerato ( art. 92 cpv. 7bis della Legge federale del 25 giugno 198246 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza [LADI] nuovo).

La revisione non ha ripercussioni finanziarie per il fondo di compensazione AD. È stata modificata unicamente la chiave di ripartizione dell’importo stabilito nell’art. 92 cpv. 7bis LADI (nuovo).

16 Commento all'ordinanza del 30 novembre 199247 sulle foreste (Ofo)

16.1 In generale

Il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni, ossia Confederazione e Cantoni partecipano insieme al finanziamento. La Confederazione dovrebbe concentrarsi per quanto possibile sull’ “aspetto strategico” e lasciare ai Cantoni il “livello operativo”. Quindi, la Confederazione si concentra sul disciplinamento degli obiettivi e dei principi per l’adempimento dei compiti, sull’approntamento di documenti di base e sul controllo. I Cantoni sono investiti di una maggiore responsabilità nell’attuazione concreta, in particolare anche nell’impiego dei mezzi finanziari. Indennità e aiuti finanziari saranno versati in futuro in generale sotto forma di sussidi globali ai Cantoni, che dispongono in tal modo della competenza finale per l’autorizzazione di progetti singoli e l’attribuzione di sussidi.

Viene abolito il criterio della capacità finanziaria del Cantone.

45 RS 837.141

46 RS 837.0

47 RS 921.01

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